INDAGINI INVESTIGATIVE PREVENTIVE E DIFENSIVE

Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione svolte dal difensore, che abbia ricevuto apposito mandato, per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite dal codice di procedura penale (art. 391-bis e seg.).

L’art. 327-bis del Codice di procedura penale dispone a riguardo che “fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e finalità stabilite nel titolo VI bis”.

La nuova Legge 7-12-2000, n. 397 prosegue il percorso del legislatore mirante a garantire un’effettiva parità tra accusa e difesa (art. 111 Cost.) soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ove la divaricazione tra i poteri del P.M. e quelli della difesa, a favore del primo, era più vistosa. A tal riguardo, l’art. 391-novies c.p.p. dispone che le investigazioni difensive possono essere compiute anche dal difensore incaricato non solo quando è già in corso il procedimento penale, ma anche quando è solo eventuale la sua instaurazione. Ad esempio: una persona che possa temere di poter essere coinvolta nelle indagini per un reato, pur in assenza di formale e legittima comunicazione della pendenza del procedimento, potrebbe dare incarico al suo difensore di svolgere investigazioni preventive per documentare il suo alibi. Non può essere estesa però agli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Tale norma permette quindi la preparazione tempestiva della propria strategia difensiva raccogliendo elementi di prova utili a tal fine. L’attività delle investigazioni preventive può essere una risorsa importante anche nel caso di persona offesa.

L’Agenzia FM – Investigazioni affianca i più prestigiosi avvocati penalisti nell’individuazione di mezzi di prova e di fonti di prova da far valere nell’ambito di un processo privato, ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale.

Mezzi di prova sono costituiti da atti informali o atipici, quali la ricerca di cose o persone, registrazioni magnetofoniche in luoghi pubblici, tracce ed elementi vari utili alle indagini. Il codice disciplina la ricerca di fonti di prova: l’art. 391 bis comma 1 c.p.p. disciplina il colloquio non documentato; gli art. 391-sexies e 391-septies c.p.p. disciplinano l’accesso ai luoghi.

Colloquio non documentato

Nelle investigazioni difensive il colloquio non documentato, disciplinato dall’art. 391 bis c.p.p., è un colloquio esplorativo grazie al quale il difensore può saggiare il grado di conoscenza dei fatti delle persone interpellate e quindi l’utilità delle loro informazioni. Solo in seguito, in base all’utilità riscontrata per la posizione del proprio cliente, il legale valuterà se ignorare o formalizzare, attraverso la loro verbalizzazione, il contenuto delle dichiarazioni rese.

Accesso ai luoghi

Nelle investigazioni preventive l’accesso ai luoghi è disciplinato dagli articoli art. 391-sexies e 391-septies c.p.p., il primo per i sopralluoghi per i quali non occorre alcuna autorizzazione, l’altro per luoghi privati o non aperti al pubblico e per i quali è necessario il consenso di chi ne ha disponibilità o del giudice. Ai sensi dell’art. 391-nonies, “è vietato il compimento di atti che richiedono la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria” quindi sono vietate investigazioni difensive preventive nel caso in cui manchino il consenso di chi ne ha la disponibilità. L’investigatore, suoi ausiliari o consulenti tecnici, redigeranno un verbale specifico utile in sede giudiziaria per avvalorare proprie tesi o smentire dichiarazioni della controparte.